mercoledì 14 gennaio 2015

martedì 21 ottobre 2014

Sulla scuola media continuano a non capire

Se volete fare le cose mentula canis (per chi se lo fosse perso http://www.valentano.net/forum/index.php?topic=2401.msg19679#msg19679) basta vedere gli affidamenti del Comune di Valentano.
Primo affidamento DETERMINAZIONE N. 170 del 09/10/2014 con cui a seguito della precedente "determina n. 155/2014  si impegnava a favore della ditta TECNO EDIL di Viterbo la somma di complessive € 4.270,00 per i lavori di tinteggiatura, sostituzione di vetri rotti e rifacimento di parte dell’intonaco presso i locali dell'edificio ex sede della Scuola Media Statale;"
Poi cosa facciamo??? Nuova genialata con la DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE n.174 del 09/10/2014 : ampliamo i lavori per la modica cifra di € 30.000,00

Ma come avranno fatto? Loro giustificano l'affidamento mediante il ricorso all'art. 125 Comma 8 D.Lgs 12.04.2006 n. 163 che dice "

Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Sembrerebbe tutto corretto ma... peccato che come al solito si sono dimenticati casualmente del principio di rotazione! Siccome il cottimo fiduciario è assimilabile ad una procedura negoziata non si può procedere ampliando il precedente appalto ma dovrà essere fatto un nuovo affidamento.

In ogni caso non mi sembra opportuno fare un piccolo passo indietro perchè i lavori aggiudicati alla ditta TECNO EDIL  oltre a quelli prima indicati a altri con DETERMINAZIONE N. 5 del 24/01/2014
"€ 234.532,79, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge"
Quindi non è assolutamente vero che i lavori non oltrepassano i 40.000,00!!!



lunedì 15 settembre 2014

CVD (Come Volevasi Dimostrare) sulla scuola media avevo ragione

Due documenti chiudono definitivamente la vicenda del cambio di destinazione d'uso della scuola media:
in quest'ultima si legge:
Atteso  che si rende  necessario disporre il trasferimento degli alunni della scuola media inferiore presso altra struttura idonea identificata con quella  sita in via del Monte 28 già adibita a scuola media inferiore anche in ragione dell’imminente inizio  dell’anno scolastico;
Di fatto sconfessando tutte le deliberazioni del consiglio fino ad ora approvate
Se la struttura in Via del Monte è idonea ad ospitare gli alunni della scuola secondaria di I grado
(Il responsabile del settore culturale non sappia che non si chiamano più scuole medie?) significato che il tanto decantato cambio di destinazione d'uso da scuola media ad RSA, Ostello, laboratorio (insomma.... un po' di tutto) non era mai avvenuto.

Come volevasi dimostrare!

mercoledì 3 settembre 2014

L'illusione libberista

Tanto, tanto tempo fa... arriva la chiamata del libberale del palazzo.
Entro nello stanzone affrescato con tanto di enorme foto e sento una vocina piccola piccola che mi fa:
"Sai, noi dobbiamo cooperare, noi siamo tutti libbbberisti, mica come quelli di là, la prossima volta ci metteremo d'accordo. Tu non devi scrivere certe cose, fanno male, poi uno si può adirare, poi dopo è peggio per te., ti dò quest'ultima possibilità se vuoi lavorare"
Sogno o son desto, questo mi chiede di collaborare a "rifondazione libbberista" ma che è ?
Cerco le telecamere, forse mi vogliono fare uno scherzo, ma poi sempre la solita vocina:
"Allora che fai ci stai con noi?"
Risposta:
Cioè te la cerchi...
A parte che a me la politica fa schifo, a parte che il "rifondatore" stai attuando tutto fuorchè una politica libberista, capisco che vorresti diventare il "signore del castello", ma si può sapere:
che caz....o vuoi da me????

venerdì 29 agosto 2014

L’ammistrazione trasparente! Così tanto che non si vede

Dal sito http://www.padaincubo.it/


Vado nel sito del mio Comune e noto che c’è la sezione relativa all‘“amministrazione trasparente” resa obbligatoria dal D. Lgs. 33/2013 (che guarda caso si chiama “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”) http://www.albopretorioonline.it/valentano/albovalentano.php?T1=800&T2=0&T3=0

Bello! Il mio comune l’ha fatto andiamo a vedere ad esempio i bilancio visto che il consuntivo è stato approvato … il nulla… ora proviamo con altre sezioni… il vuoto ad eccezione del Piano Urbanistico Comunale Generale che è stato inserito dopo un lungo sollecito da parte mia (ci è voluto un anno) e con l’intervento del Difensore Civico della Regione Lazio (a cui va il mio apprezzamento)

Sulle strane interpretazioni dell'urbanistica

L'urbanistica e l'edilizia, seppure afferenti al governo del territorio, sono due materie nettamente separate:
- l'urbanistica attiene alla pianificazione e programmazione dello sviluppo territoriale
- l'edilizia riguarda l'attuazione della pianificazione e alla corretta realizzazione dei fabbricati osservando le regole costruttive contenute nei regolamenti edilizi a tutela della sicurezza e dell’igiene degli abitati.

Per fare il cambio di destinazione d'uso di una scuola media in un ostello bisogna procedere tramite due iter:
- urbanistico: 
- edilizio (di cui non parliamo in questo post)

Il D.M. 1444/68, che abbiamo già incontrato (per darvi una rinfrescatina potete utilizzare questa presentazione) definisce i cosiddetti "standard urbanistici".

Gli standards urbanistici stabiliti dal D.M. n 1444/68 afferenti la dotazione di spazi pubblici (verde, parcheggi, centro sociali, aree scolastiche ecc.), per espressa previsione di legge, costituiscono quantità minime inderogabili finalizzate al raggiungimento del livello essenziale prestazionale della qualità della vita urbana – da mantenersi uguale in tutto il territorio nazionale – e da determinarsi in funzione della suddivisione territoriale in zone omogenee come indicato dalla Legge Urbanistica Nazionale ( LUN) 1150/42 art. 41- quinques
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8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.
(si veda il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

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Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.

Con una capacità sintetica e chiarificatrice del tutto inusuale per la legge italiana questa definizione è chiaramente indicata nell'art. 3:
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art. 3. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

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Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
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Domanda: se noi andiamo a togliere spazio per l'educazione tramite la realizzazione di una Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) oppure un ostello andremo ad intaccare la dotazione minima ed inderogabile di 4,5 mq di aree di istruzione per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo?
Detto in altri termini siete sicuro che potete fare questo cambiamento? avete gli spazi necessari? Ci sono dei calcoli che lo dimostrano?
Questa sono le domande che ho posto al Comune. 
Questa è la risposta:
A parte l'uso del termine "hanno assicurato", che sinceramente vuol dire tutto e niente, la cosa che a me pare grave è che sono "i tecnici che hanno redatto il PUCG" ad essersi espressi: quindi vi siete posti il problema! Quindi ci sarà da qualche parte una relazione, che avrà visto il responsabile del settore tecnico prima di apporre questo?

Ed invece:

giovedì 28 agosto 2014

Non sia mai 2/a parte

Proseguiamo l'analisi della risposta alle nostre domande fatte dal Sindaco di Valentano di cui si riporta qui
In particolare qui ci occuperemo del punto numero 5


A mio avviso e come spiegherò più avanti il cambio di destinazione, con gli interventi previsti per la realizzazione di una Residenza Sanitaria per Anziani o per un Ostello richedono opere che sono assimilabili alla nuova costruzione. Andiamo però con ordine e vediamo che questa estrapolazione della certificazione è quanto meno controversa rispetto alla normativa in particolare:

L’art. 65 TU ambiente ( D. Lgs. 152/2006) , che riporta il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino distrettuale


4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

Quindi le disposizioni devono essere attuati dalla data di approvazione del Piano di Bacino avvenuta con Deliberazione Consiliare della Regione Lazio n. 28 del giorno 04 maggio 2011 ed approvato nella seduta del Consiglio Regionale n. 58 del 20 Giugno 2012 e pubblicato sul BURL del 21/08/2012
Che riporto per il caso specifico della Zona PAI R.F. 4 in cui ricade la ex scuola media

Da questi documenti di vede chiaramente che anche se questo intervento non ricadesse nelle nuove costruzioni occorrerebbe :

  1. la sistemazione preventiva della versante di frana
  2. il parere dell'autorità di Bacino