giovedì 21 agosto 2014

Non sia mai....

Siamo alle solite... altro giro altra corsa, venghino venghino siori e siore! Il circo del paesello è pronto tutto solo per voi!

Torniamo all'inizio
Di seguito si riporta la richiesta fatta al comune

RICHIESTA
Con la Deliberazione C.C. 4 del 23/04/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il “Cambio destinazione d'uso [di un] edificio di proprietà comunale ex scuola media statale”.
Dal confronto tra il contenuto di questo documento con lo Studio Geomorfologico per il PUCG, di cui alla delibera G.C. 59/2014, e le leggi vigenti in materia urbanistica, ho notato alcune discrepanze ed inesattezze.
Evidenzio fin da ora, che ho inoltrato questa istanza dal punto di vista prettamente tecnico e non  ho inteso assolutamente sindacare sulla scelta politica di destinare il fabbricato a Residenza Sanitaria per Anziani.

Parere art. 49 TUEL

Nella D.C.C. 4/2014 si nota che il Responsabile del Settore Tecnico ha espresso parere favorevole a quanto indicato approvato.
Nulla viene allegato per giustificare tale assenso. Sarebbe stato opportuno allegare una dimostrazione tecnica della fattibilità dell’opera come previsto dall’art. 49 TUEL.

 Procedimento utilizzato

La deliberazione C.C. 4 del 23/04/2014 non fa riferimento ad alcuna normativa che permetta il cambio di destinazione d'uso (ad esempio tra le normative che regolano il cambio di destinazione d’uso: DPR 380/01 art. 14, DM 1444/68, LR 38/99, LR 22/97, ecc).
Ritengo pertanto che tale vulnus comprometti la validità dell’atto rendendo di fatto nullo.

Standard Urbanistici

Gli standard urbanistici, ex D.M. 1444/68 di attuazione della L.N. 765/67 , norma cogente e vincolante per tutti gli strumenti urbanistici, non sembra siano stati opportunamente valutati.
Tali parametri garantiscono un corretto sviluppo urbanistico attraverso la dotazione di adeguati spazi e strutture necessari ai cittadini come ad esempio spazi verdi, spazi per attività sportive, parcheggi e, come in questo caso, aree necessarie per le attività educative e formative.
Andrebbe chiarito in maniera precisa, attraverso una relazione da parte del responsabile del settore tecnico, se gli spazi destinati agli standard non vadano al di sotto di quelli stabiliti per legge sia rispetto al PRG vigente che al PUCG adottato con D.C.C. n. 23 del 20.05.20 13.
Tale nota, a mio personale giudizio, dovrebbe costituire parte integrante del parere ex art. 49 TUEL.

Aspetti idrogeologici e di stabilità del versante

A seguito della visione della documentazione a corredo della DGC 59/2014 a me inviatami a seguito di accesso agli atti del 09/05/2014 prot. 2704 ho rilevato alcuni passaggi non chiari.
Preliminarmente intendo sottolineare l’importanza del Piano di Assetto Idrogeologico, normato dagli art. 53 – 72, del D. Lgs. 152/2006 detto Testo Unico Ambiente.
All’articolo 53 si legge:
“Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.”
I fini del Piano di Assetto Idrogeologico appaiono chiari: tutela e risanamento. Due sostantivi che sono applicabili allo stato attuale e futuro.
Nell’articolo 54 si leggono le definizioni da prendere in considerazione per raggiungere tali obiettivo:
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché  del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
 v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
Nell'art. 56 si legge che le competenze di pianificazione riguardano "e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;" quindi dello stato attuale e futuro.
L’art. 63 riporta
7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
 a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65;
 b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
L’art. 65 TU ambiente, che riporta il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino distrettuale
 1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
                a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché' dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
                b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause;
                c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
 d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
                               …
                               3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
 …
                                f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
                                l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
                                n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

 4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

Del tutto diverso è lo studio di microzonazione sismica (più avanti MS) che è volto ad analizzare la sismicità del territorio comunale ai fini dell’individuazione di classi di comuni con situazioni omogenee di scuotibilità in occasione di eventi sismici al fine della mitigazione del rischio sismico.
Ovvero, come anche il geologo riporta nella sua relazione, la MS afferisce alla DGR Lazio 545/2010 e s.m.i., e alla Determinazione Regione Lazio n. A01467 del 27/02/2013, che ricordiamo essere in attuazione del DPR 380/01 (TU edilizia) art. 89 e segg.
Si evidenzia la MS entra in vigore per i nuovi piani e le sue norme sono cogenti verso gli strumenti urbanistici approvati.
Di seguito intendo evidenziare alcune perplessità sorte dell’analisi l’inquadramento della zona effettuata nella documentazione a corredo della delibera G.C. 59/2014, della cartografia della MOPS e del PAI
Dall’esame si vede chiaramente che l’area è spostata a destra rispetto alla strada del monte e prende solo una parte della ex scuola media) [1]

CARTA DELLE MOPS
Anche più evidente appare lo spostamento di tale areale, nella Carta dell’Idoneità Territoriale.
La zona appare decisamente spostata a destra rispetto all'asse della strada del monte e prende solo una parte della ex scuola media)
CARTA DELLE IDONEITÀ TERRITORIALE


Al fine di chiarire questa incongruenza ho quindi verificato cosa prevede il Piano di Assetto Idrogeologico approvata dall'Autorità di Bacino Regionale del Fiume Fiora che costituisce documenti vincolante e sovraordinato [2]
PAI – Rischio Frana – Tavola n° 8.32



Appare evidente che la zona PAI F.R. 4 interessa quasi totalmente il fabbricato ex scuola media ( e non in piccola parte o addirittura ne è esclusa come indicata dalla carta delle idoneità territoriale)
Le tre cartografie sono quindi tra loro difformi

La relazione tra MOPS e PAI

Nel punto 4 della Determinazione Regione Lazio n. A01467 “Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica di Valentano (Vt). Validazione ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010. Istanza 106 MS” si stabilisce la validità della MS: [3]
dalla data della presente determinazione, nelle “Zone Suscettibili di Instabilità Sismica” indicate nella Tav. 4.3 della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica di Livello 1 di Microzonazione Sismica, sia obbligatorio, preliminarmente alla redazione dello strumento urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 89 
non indicando nessuna prescrizione per le zone PAI F.R. 4 e F.R. 3 che invece, come riportato dalle linee guida per le studi di MS approvate DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010, non sono mai esentate dalla MS2 e MS3 come di seguito riportato
Sono esentate dall’esecuzione dei Livelli 2 e 3 di MS i seguenti Strumenti Urbanistici Attuativi, purché il P.R.G. sia stato approvato ai sensi della D.G.R. 2649/99: 
...
L’esenzione per la realizzazione dei Livelli di MS per le aree o tipologie urbanistiche sopra riportate non si attua se le stesse ricadono nelle seguenti condizioni: 
• Rientrino in aree già vincolate dal PAI (Aree R3 e R4); [4]
A questo punto occorre spiegare, al fine di una corretta esposizione del problema, cosa sia la classificazione P.F. (Pericolo Frana) vista l’importanza e la delicatezza di tale strumento e soprattutto la sua finalità volta alla prevenzione di fenomeni di dissesto e di danni alle persone.
L’art. 11 delle NTA del PAI Autorità di Bacino del Fiora (più avanti ABF) riporta:
Finalità specifiche
TITOLO III
Pericolosità da frana
In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione contro eventuali effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente titolo le aree individuate e perimetrate in due classi di pericolosità, così come riportate nell'allegata cartografia (TAVV. 8.1÷8.26 e 8.27 ÷ 8.37) realizzata utilizzando sia i dati sullo stato di dissesto geomorfologico, che la carta della propensione al dissesto dei versanti:
pericolosità da frana molto elevata (P.F.4): rappresentano zone direttamente interessate da fenomeni gravitativi e da fenomeni franosi attivi, nonché da accertati collassi di cavità di origine antropica, comprese le relative aree d’influenza;
pericolosità da frana elevata (P.F.3): rappresentano aree interessate da un'elevata concentrazione di movimenti franosi superficiali, e/o zone ubicate in prossimità di aree P.F.4 che per le loro caratteristiche geomorfologiche possono rappresentare aree di possibile evoluzione o influenza a breve termine del dissesto, nonché dalla presenza di cavità di origine antropica.
La classificazione di dette aree integra i quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 1/05 della Regine Toscana, ed alla L.R. 38/1999 della Regione Lazio.
Nelle zone P.F.4 il PAI descrive i fenomeni franosi come “attivi”. [5]
Questo denota una certa discrasia tra il PAIe lo Studio Geomorfologico. Quest’ultimo riporta come codice della zona suscettibile di instabilità, coincidente con la zona P.F.4, il valore 3045, ovvero instabilità non definita.
Il codice opportuno sarebbe dovuto essere 301X indicante instabilità attiva come indicato dallo stesso PAI

A dipanare questo groviglio non viene di certo in nostro aiuto la relazione allegata allo Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica di Valentano (Vt). Validata ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 con determina A01467 che definisce le Zone Instabili o Suscettibili di Instabilità (SI) nel seguente modo:
 “sono individuate come le zone nelle quali i terreni sono suscettibili di attivazione di fenomeni di deformazione permanente del territorio a seguito di un evento sismico (instabilità di versante, cedimenti, liquefazioni, faglie attive e/o capaci)”.
Le SI nella MS comprendono sia zone Instabili che Suscettibili di Instabilità non differenziando lo stato attivo (che però risulta chiaro dal PAI con la classificazione P.F. 4)
Questo punto appare quindi non chiaro e può essere oggetto di interpretazioni non corrette da parte dei progettisti e dei pianificatori.
Sottolineo questa discrasia data l’importanza che ha lo strumento dello Studio Geomorfologico per le costruzioni presenti e quelli da realizzarsi nel futuro al fine di prevenire fenomeni franosi.
In passato alcuni parti del territorio del comune di Valentano (area cava terra rossa fine anni 90, mura del castello inizi del 900 tra gli altri) sono stati oggetti di fenomeni franosi che per puro caso non hanno portato a morti.
Concludo la presente nota con le seguenti
RICHIESTE
In merito a quanto sopra indicati si chiede

  1. se esiste una relazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico per cui è stato dato il parere positivo alla D.C.C. 4 del 23/04/2014
  2.  su quale base legislativa nazionale, regionale o locale sia stato approvato l’atto
  3.  se, per quanto riguarda la riduzione dello standard urbanistico destinato all'istruzione gli standard il responsabile del settore tecnico abbia rilevato che gli stessi rimangano conformi alla normativa vigenti. Nello specifico si richiede di sapere le modalità e il calcolo effettuato per la verifica considerato nella DCC 4 del 23/04/2014 esiste un parere tecnico positivo, espresso ai sensi dell’art. 49 TUEL
  4.  chiarimenti in merito a tali discrepanze ed anomalie riscontrate tra la cartografia della MOPS, della carta delle idoneità territoriale e del PAI
  5.  se il cambio di destinazione d’uso sia compatibile con quanto indicato dal Piano di Assetto Idrogeologico
  6.  se esistono discrasie tra PAI, MOPS e carta delle idoneità territoriale
  7.  in caso positivo, se tali differenze possono comportare problemi di interpretazione e quindi di sicurezza nella pianificazione e nell’attuazione delle indicazioni urbanistiche.
  8.  Se sia stato acquisito il prescritto parere dell’autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora



[1] La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ufficiale depositata è scaricabile da http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/Valentano_MOPS.pdf 
[4] DGR Lazio 545/2010
[5] I due strumenti sono normate in maniera diversa ma i due piani sono di fatto collegati : il PAI è sovraordinato e cogente rispetto alla MOPS e la MS


Quale è stata la risposta secondo voi???? La riporto integralmente.

Nessun commento:

Posta un commento